Accordo

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 4 dic 2024
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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Professioni indipendenti (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo