Accordo
Art. 15
Lavoro subordinato
In vigore dal 4 dic 2024
LAVORO SUBORDINATO
1. Fatte salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.
4. I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtù di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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