Accordo

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 4 dic 2024
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato; o (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.
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Funzioni pubbliche (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo