Accordo
Art. 21
Insegnanti e ricercatori
In vigore dal 4 dic 2024
INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non è nell'interesse pubblico ed è principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;182#art-a-21