Accordo

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 4 dic 2024
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182#art-a-18

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