Accordo
Art. 19
19 / 30Funzioni pubbliche
In vigore dal 4 dic 2024
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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