Allegato 11›Sez. C
Art. 4
Doveri dei membri
In vigore dal 31 ago 2023
Doveri dei membri
1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli del presente codice di condotta e le rispettino.
4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.
Storico versioni
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