Art. 4 · Doveri dei membri
Allegato 11Sez. C

Art. 4

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Doveri dei membri

In vigore dal 31 ago 2023
Doveri dei membri 1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento. 2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. 3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli del presente codice di condotta e le rispettino. 4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.
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