Allegato 11›Sez. C
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 ago 2023
Allegato 11
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI
Definizioni
Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
a) "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
b) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti);
c) "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello;
d) "assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni;
e) "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.
Storico versioni
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