Art. 1 · Definizioni
Allegato 11Sez. C

Art. 1

111 / 120

Definizioni

In vigore dal 31 ago 2023
Allegato 11 CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI Definizioni Ai fini del presente codice di condotta si intende per: a) "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); b) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti); c) "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello; d) "assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni; e) "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.
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