Accordo

Art. 3.23

Elenco degli arbitri

In vigore dal 31 ago 2023
.23 Elenco degli arbitri 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco per il Vietnam; b) un sottoelenco per l'Unione e i suoi Stati membri; e c) un sottoelenco di persone che non siano cittadini nè dell'una nè dell'altra parte, nè vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale. 2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone. 3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo nè essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori). 4. Il comitato può istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tale elenco supplementare è utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'.7 (Costituzione del collegio arbitrale).
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Elenco degli arbitri (Art. 3.23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo