Accordo

Art. 3.19

Soluzione concordata

In vigore dal 31 ago 2023
.19 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente sezione. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-19

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Soluzione concordata (Art. 3.19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo