Accordo
Art. 3.19
Soluzione concordata
In vigore dal 31 ago 2023
.19
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma della presente sezione. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-19