Accordo

Art. 3.18

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

In vigore dal 31 ago 2023
.18 Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale 1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione, su richiesta scritta di entrambe le parti. Le parti ne informano di conseguenza il comitato. Il collegio arbitrale può inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade e il procedimento è chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nella presente sezione sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'.24 (Scelta del foro). 2. Le parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.
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Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale (Art. 3.18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo