Accordo
Art. 3.25
Termini
In vigore dal 31 ago 2023
.25
Termini
1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-25