Accordo

Art. 3.25

Termini

In vigore dal 31 ago 2023
.25 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-25

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Termini (Art. 3.25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo