Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 8

Esecuzione della Richiesta

In vigore dal 10 mag 2022
Esecuzione della Richiesta 1. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorità. 2. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna. 3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito è comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - tale invocazione è comunicata attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.
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