Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 4
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza
In vigore dal 10 mag 2022
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza
1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
(a) se la richiesta di assistenza non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
(b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
(d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
(e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, è in corso un procedimento penale, è stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;
(g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale ad hoc;
(h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta è contraria alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell' del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle condizioni convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'.
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