Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 12
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
In vigore dal 10 mag 2022
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.
Storico versioni
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