Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 12
34 / 52Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
In vigore dal 10 mag 2022
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.
Storico versioni
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