Art. 12 · Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 12

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Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

In vigore dal 10 mag 2022
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.
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