Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 11
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
In vigore dal 10 mag 2022
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonché esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, laddove ciò sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformità alla legislazione interna di questo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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