Trattato trasferimento persone condannate

Art. 8

Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

In vigore dal 10 mag 2022
Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità, e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.
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