Trattato trasferimento persone condannate

Art. 5

Obbligo di Fornire Informazioni

In vigore dal 10 mag 2022
Obbligo di Fornire Informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-ttp-5

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Obbligo di Fornire Informazioni (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo