Trattato trasferimento persone condannate

Art. 7

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

In vigore dal 10 mag 2022
Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti; c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione; d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; e) copia della sentenza; f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformità alla lettera d) dell' e al paragrafo 1 dell' del presente Trattato; i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell' del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformità alle disposizioni del presente Trattato; e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire; f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione. 4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
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