Trattato trasferimento persone condannate
Art. 6
Richiesta di Trasferimento
In vigore dal 10 mag 2022
Richiesta di Trasferimento
1. Il trasferimento può essere richiesto:
a) dallo Stato di Condanna;
b) dallo Stato di Esecuzione;
c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.
2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.
3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'.
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