Trattato trasferimento persone condannate

Art. 6

Richiesta di Trasferimento

In vigore dal 10 mag 2022
Richiesta di Trasferimento 1. Il trasferimento può essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante. 2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione. 3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-ttp-6

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