Trattato trasferimento persone condannate

Art. 2

Principi Generali

In vigore dal 10 mag 2022
Principi Generali 1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza. 3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, mutatis mutandis, a minori di età privati della libertà personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.
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