Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 17
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
In vigore dal 10 mag 2022
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
Su richiesta dell'Autorità Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:
a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;
b) può fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorità dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera è rifiutata, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto non è obbligata a motivare il rifiuto.
Storico versioni
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