Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 20
Segreto Bancario
In vigore dal 10 mag 2022
Segreto Bancario
Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.
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