Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 25
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
In vigore dal 10 mag 2022
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali chiesti dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità Competenti dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-tcg-25