Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 21
Specificità dell'Assistenza
In vigore dal 10 mag 2022
Specificità dell'Assistenza
Lo Stato Richiedente non può utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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