Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 18
Produzione di Documenti, Atti e Beni
In vigore dal 10 mag 2022
Produzione di Documenti, Atti e Beni
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all', lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente.
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.
Storico versioni
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