Trattato trasferimento persone condannate
Art. 18
Spese
In vigore dal 10 mag 2022
Spese
Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-ttp-18