Trattato trasferimento persone condannate
Art. 22
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia
In vigore dal 10 mag 2022
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia
1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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