Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 2
Oggetto
In vigore dal 10 mag 2022
Oggetto
l. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
(c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualità di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell';
(g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;
(h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;
(i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;
(j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;
(k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;
(l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;
(m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;
(n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;
(p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
2. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
(b) all'estradizione di persone;
(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
(d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;
(e) al trasferimento dei procedimenti penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-tcg-2