Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 3

Doppia Incriminazione

In vigore dal 10 mag 2022
Doppia Incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto. 3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-tcg-3

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Doppia Incriminazione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo