Trattato trasferimento persone condannate

Art. 14

Amnistia e Indulto

In vigore dal 10 mag 2022
Amnistia e Indulto 1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, può accordare l'amnistia o l'indulto. 2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.
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