Accordo
Art. 8
SICUREZZA AEREA
In vigore dal 19 feb 2022
- SICUREZZA AEREA
1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio di bordo, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione (Doc 7300), l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi dell'Associazione Internazionale Aviazione Civile (ICAO). L'altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
3. Conformemente a quanto disposto dall' della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un'altra parte possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, possa essere soggetto ad una ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione, scopo di tale ispezione è la verifica della validità della pertinente documentazione dell'aeromobile, dei brevetti dell'equipaggio e della conformità delle attrezzature e dello stato dell'aeromobile agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.
4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra Parte Contraente.
5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.
6. Con riferimento al paragrafo 2 del presente Articolo, ove si ritenga che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere non conforme agli standard ICAO, della questione dovrebbe essere informato il Segretario Generale dell'ICAO. Questultimo dovrebbe inoltre essere informato della successiva soddisfacente risoluzione della situazione.
7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente ai sensi del presente Articolo sono ugualmente applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea ed in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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