Accordo

Art. 7

RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE

In vigore dal 19 feb 2022
- RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE 1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validità, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalità di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablità, certificati di idoneità e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.
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