Accordo
Art. 4
DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
In vigore dal 19 feb 2022
- DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta.
2. Una volta ricevute, nella forma e modalità prescritte, la designazione e la richiesta da parte del vettore designato, l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e
(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e
(iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o di cittadini di tali Stati.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; e
(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica del Ruanda, responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica del Ruanda e/o di suoi cittadini.
c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione - conformi alle diposizioni della Convenzione - per l'esercizio di servizi aerei Internazionali.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, del presente Articolo, un vettore aereo designato può in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali è stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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