Accordo
Art. 5
RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
In vigore dal 19 feb 2022
- RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o
(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
(iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o
(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
(iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini.
c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneità a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformità alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o
d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o
e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto può essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto dall' del presente Accordo.
3. Nell'esercitare i propri i diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalità
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