Accordo

Art. 1

DEFINIZIONI

In vigore dal 19 feb 2022
ACCORDO SUI SERIVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA __________ PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti", in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale; desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre; hanno concordato quanto segue: INDICE Definizioni Applicabilità della Convenzione di Chicago Concessione di diritti Designazione ed autorizzazioni di esercizio Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio Applicabilità delle leggi e dei regolamenti Riconoscimento di certificati e delle licenze Sicurezza aerea Protezione dell'aviazione Oneri d'uso Esenzione da dazi doganali ed altre imposte Disciplina della concorrenza Tariffe Conversione e trasferimento delle entrate Principi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti Rappresentanza delle compagnie aeree Assistenza a terra Sistema di prenotazione computerizzato Accordi di cooperazione Statistiche Consultazioni ed emendamenti Composizione delle controversie Conformità a convenzioni multilaterali Recesso Registrazione Entrata in vigore Annesso 1 Tabella delle Rotte Annesso 2 Accordi di cooperazione __________ - DEFINIZIONI 1. Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) "Autorità Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorità o funzioni simili; (b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione (c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; (e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacità ed organizzazione professionale è idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attività di aviazione specificate nel certificato. (f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; (g) "capacità" è la quantità di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di città o paese - paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente. (h) "Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; (i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate (j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanunnerico e numero di volo. (k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell' del presente Accordo; (l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; (m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Economica e la Confederazione Elvetica); (n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte) (p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino; (q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall' della Convenzione di Chicago; (r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta; (s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorità competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci. 2. Nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a cittadini degli Sati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); vettori della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo