Accordo

Art. 10

ONERI D'USO

In vigore dal 19 feb 2022
- ONERI D'USO 1. Le Parti Contraenti non impongono o consentono che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili. 2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorità, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie autorità competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.
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ONERI D'USO (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo