Accordo

Art. 14

CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

In vigore dal 19 feb 2022
- CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE 1. Ciascuna Parte Contraente consente ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente i servizi aerei in valuta domestica e/o in valuta convertibile, ivi inclusi i servizi supplementari resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti di altri vettori, sia direttamente che per il tramite di agenti. 2. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente sono liberi di effettuare il trasferimento all'estero degli incassi al netto delle spese ottenuti dalla vendita di servizi di trasporto per passeggeri, merci e posta, compresi i relativi interessi bancari senza alcun ritardo o limite e nel rispetto delle regole procedurali dell'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente garantisce ai vettori designati dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. A tali trasferimenti viene applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. I trasferimenti vengono effettuati sulla base di un tasso di cambio ufficiale o, in assenza di un tasso di cambio ufficiale, al tasso di cambio prevalente sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti. 4. I privilegi specificati ai paragrafi precedenti sono concessi esclusivamente a condizione di stretta reciprocità. Qualora una Parte Contraente imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti dei vettori designati dell'altra Parte Contraente, quest'ultima ha la facoltà di sospendere l'esercizio da parte dei vettori designati della prima Parte Contraente dei diritti specificati ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Articolo. 5. Laddove il sistema di pagamento tra le Parti sia disciplinato da uno specifico accordo, detto accordo prevale.
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