Accordo
Art. 18
SISTEMA DI PRENOTAZIONE COMPUTERIZZATO
In vigore dal 19 feb 2022
- SISTEMA DI PRENOTAZIONE COMPUTERIZZATO
1. I fornitori dei sistemi di prenotazione computerizzata (di seguito CRS) operanti nel territorio di una Parte Contraente hanno facoltà di portare, mantenere e rendere liberamente disponibili i propri CRS alle agenzie di viaggio o compagnie di viaggio la cui attività principale sia la distribuzione di prodotti correlati al viaggio nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che i CRS rispettino tutti i requisiti normativi dell'altra Parte Contraente.
2. Le Parti Contraenti annullano ogni requisito vigente che possa limitare il libero accesso dei CRS di una Parte Contraente al mercato dell'altra Parte Contraente o in altro modo ne limiti la concorrenza. Le Parti Contraenti si astengono dall'adottare tali requisiti in futuro.
3. Le Parti Contraenti, ciascuna nel proprio territorio, non impongono o consentono che siano imposti ai fornitori di CRS dell'altra Parte Contraente requisiti alla presentazione dei CRS diversi da quelli imposti ai propri fornitori di CRS o a qualsiasi altro CRS presente sul proprio mercato. Le Parti Contraenti non impediscono la conclusione di accordi tra fornitori di CRS, loro fornitori e loro sottoscrittori in relazione allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio e che facilitano la presentazione di informazioni generali e incontrovertibili ai consumatori, o l'ottenimento di requisiti normativi su presentazioni neutre.
4. I proprietari e operatori dei CRS di una Parte Contraente che ottemperano agli eventuali requisiti normativi dell'altra Parte Contraente hanno le stesse opportunità di possedere CRS nel territorio dell'altra Parte Contraente dei proprietari ed operatori di qualunque altro CRS che operi sul mercato di tale Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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