Accordo

Art. 21

CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

In vigore dal 19 feb 2022
- CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti effettuano consultazioni, di tanto in tanto, allo scopo di garantire l'esecuzione e il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi Annessi. 2. Nel caso in cui una Parte Contraente consideri auspicabile modificare disposizioni del presente Accordo, in qualsiasi momento può proporre tali modificazioni per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tale modifica proposta possono avvenire sia verbalmente che in forma scritta e debbono, salvo diverso accordo, avere inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui la richiesta scritta sia stata ricevuta da una delle Parti Contraenti. 3. Tutte le modificazioni al presente Accordo secondo quanto disposto al paragrafo 2 del presente Articolo entrano in vigore a mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici. 4. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.
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