Accordo
Art. 24
RECESSO
In vigore dal 19 feb 2022
- RECESSO
Ciascuna Parte Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovrà essere inviata simultaneamente all'ICAO. In tal caso il presente accordo cesserà di produrre effetti dodici mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune accordo prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici giorni dopo la ricezione della notifica ad ICAO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;10#art-a-24