Accordo
Art. 16
RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI
In vigore dal 19 feb 2022
- RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI
1. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocità e ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, mantengono sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale e tecnico ed altro personale operativo e specialistico necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati.
2. Il personale di rappresentanza specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, a condizione di reciprocità, si conforma alle leggi e ai regolamenti disciplinanti l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente che concede, entro un ragionevole periodo di tempo, le autorizzazioni richieste per il rilascio al suddetto personale del permesso di lavoro, del visto e degli altri documenti.
3. Il vettore aereo designato ha facoltà di decidere se operare tramite proprio personale o acquistare servizi di un'altra organizzazione, società o impresa che operi nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia autorizzata a prestare tali servizi nel territorio di detta Parte Contraente.
4. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'altra Parte Contraente è consentito subordinatamente al rilascio di una autorizzazione delle autorità competenti.
Storico versioni
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