Capo II
Art. 16
Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Proroga del visto). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all' del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
b) all':
1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o»;
2) al comma 8-bis:
2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «una proroga del visto,»;
2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto,»;
c) all', comma 10, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
d) all', comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
3) le parole: «è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»;
4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-16