Capo V
Art. 33
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013
In vigore dal 1 feb 2022
1. All', comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».
2. All', comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse.
3. All' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto».
4. All', comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dell'obbligo di sostituzione».
5. All', comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6. All', comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-33