Capo II

Art. 20

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600-quater: 1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»; b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente: «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; d) all'articolo 609-quater: 1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».
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Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373. (Art. 20 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.) — Testo vigente | Portale Normativo