Capo II
Art. 20
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;
b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
d) all'articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-20