Capo VI

Art. 37

Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»; 2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l' del presente codice. L'Autorità»; c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell', lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell', numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017»; d) all'articolo 144-bis: 1) al comma 1, alinea, le parole: «dell', lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo , lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell', numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo , numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell', numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all' dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all' del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all' del citato regolamento, in conformità all' del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti»; 3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; 4) al comma 8, le parole: «degli , lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «degli , numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»; 5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell', lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità competente ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». 3. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394». 4. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
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