Capo I
Art. 6
Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE
In vigore dal 1 feb 2022
Disposizioni in materia di professioni ippiche.
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE
1. All', comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-6